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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 3
Campo di applicazione
1. Sono assegnate al regime particolare delle materie prime secondarie e pertanto sono escluse dall'applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzi dei residui e dei materiali di cui agli artt. 3 e 14 del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30), svolte da soggetti che abbiano adempiuto a tutte le prescrizioni previste dagli artt. 4 e 5 della presente legge.
2. Restano soggette alle autorizzazioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno ed alla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti attività:
a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti in attesa di trattamento per la trasformazione in materie prime secondarie;
b) trasporto di rifiuti dal luogo di produzione al luogo di trattamento per la trasformazione in materie prime secondarie;
c) trattamento dei rifiuti per la trasformazione in materie prime secondarie.

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