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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 4
Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. 26 gennaio 1990
1. I soggetti che svolgono o intendono svolgere le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzo di materie prime secondarie di cui all'art. 3, lett. a) del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 devono inviare all'ente delegato territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, per le attività a tale data non ancora avviate, prima del loro inizio, una dichiarazione sull'attività svolta o da svolgere in ordine alla movimentazione di materie prime secondarie contenente i seguenti dati:
a) indicazione delle tipologie e relative quantità delle materie prime secondarie oggetto della dichiarazione precisando altresì la loro eventuale qualificazione come tossiche e nocive;
b) l'indicazione della prevedibile durata dell'attività da svolgere;
c) indicazioni tecniche circa i processi di riutilizzo cui le materie prime secondarie sono destinate.
2. Ogni volta che si verifichino variazioni degli elementi o dei dati contenuti nella dichiarazione i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire tempestivamente all'ente delegato i necessari aggiornamento.

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