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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 5
Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. b) e c) del D.M. 26 gennaio 1990
1. I soggetti che svolgono o intendono svolgere le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzo di materie prime secondarie di cui all'art. 3, lett. b) e c) del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 devono inviare all'ente delegato territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, per le attività a tale data non ancora avviate, almeno trenta giorni prima del loro inizio, oltre alla dichiarazione prevista dall'art. 4 - comma 1 anche copia degli atti, documenti o contratti, che valgano a dimostrare la effettiva destinazione al riutilizzo dei materiali stesso, nonché una sintetica relazione tecnica circa le modalità e motivazioni del riutilizzo, compilata da parte del diverso soggetto che a questo provvederà.
2. Ogni volta che si verifichino variazioni degli elementi o dei dati contenuti sia nella dichiarazione preliminare sia nella documentazione allegata i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire tempestivamente all'ente delegato i necessari aggiornamenti.
3. L'ente delegato può formulare richieste di chiarimenti, purché entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1. In pendenza di tale termine l'attività oggetto della dichiarazione non può essere iniziata; la richiesta di chiarimenti ha effetto impeditivo dell'inizio dell'attività stessa, la quale può, comunque, essere avviata quando siano decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ente delegato dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, senza che l'ente stesso abbia dettato motivatamente i dinieghi o le prescrizioni del caso.

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