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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 6
Registri di carico e scarico
1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio intermedio, trattamento, adeguamento volumetrico e riutilizzo di materie prime secondarie, della tenuta di registri di carico e scarico, anche se gestiti con sistemi informativi, su fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro o da un notaio nei quali devono essere annotate in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di materie prime secondarie movimentate secondo le cadenze stabilite dall'autorità di controllo:
a) la quantità (peso o volume, correlativi alla percentuali di umidità) nel caso di liquidi e fanghi;
b) la qualità (principali caratteristiche chimiche - fisiche - merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
e) la denominazione dell'impresa che ha effettuato od effettua il trasporto in arrivo o in partenza con l'indicazione della targa del mezzo di trasporto;
f) la data di carico o di scarico.
2. I registri di carico e scarico, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezioni agli insediamenti.
3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
4. Dai registri di carico e scarico e dal contenuto della comunicazione di cui all'art. 5 devono essere chiaramente desumibili le quantità di materie prime secondarie stoccate.
5. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti dall'uno o dall'altro dei seguenti documenti:
a) registro di carico o scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Sito esterno e successive modificazioni;
c) registri IVA di acquisto e vendita (riferimento alle fatture);
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge, se vidimati nonché integrati per le materie prime secondari da tutti gli elementi di cui al comma 1.
6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i seguenti soggetti che effettuano la raccolta di materie prime secondarie nell'ambito urbano:
a) gestori di servizi di nettezza urbana;
b) privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;
c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 26 del 19 marzo 1985.
7. Non sono inoltre soggetti all'obbligo di cui al comma 1 coloro che svolgono le attività ivi regolate relativamente alle materie prime secondarie inerti, purché prive di amianto, derivanti da attività edilizia e quelle provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli. È altresì esonerato da tale obbligo che svolge attività di riutilizzo, per normali pratiche agrarie, di comune terra da coltivo risultante da operazioni di pulizia di prodotti vegetali da parte di industrie agro-alimentari. Per tali materiali gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 7 possono essere presi a carico, in via sostitutiva, dal trasformatore del prodotto agricolo.

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