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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 7
Schede di identificazione
1. Le materie prime secondarie sono accompagnate durante il trasporto da una dichiarazione di identificazione firmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa mittente e dall'addetto al trasporto dalla quale risultino, con riguardo alle singole tipologie di materie prime secondarie trasportate, i seguenti dati:
a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
c) la provenienza (identificazione dello stabilimento);
d) la destinazione (identificazione dello stabilimento);
e) la denominazione dell'impresa che effettua il trasporto e la targa del mezzo di trasporto utilizzato;
f) le date di ritiro e trasporto.
2. La dichiarazione, controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria deve essere conservato per almeno cinque anni dall'impresa che ha effettuato il trasporto e dall'impresa mittente.
3. Per le materie prime secondarie la scheda di identificazione può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 Sito esterno, se integrata dagli elementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

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