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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

Art. 9
Accessi ed ispezioni
1. Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese che trasportino, trattino, provvedano allo stoccaggio intermedio o riutilizzo materie prime secondarie, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.
2. I titolari degli stabilimenti, impianti o imprese sono obbligati a fornire le informazioni richieste dalle autorità di controllo.
3. Le autorità di controllo possono impartire prescrizioni sulle modalità di esercizio delle attività soggette alla presente legge.

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