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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1992, n. 21

NORME CONCERNENTI LE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 1988, N. 475 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 23 aprile 1992

INDICE

Art. 1 - Finalità e deleghe di funzioni
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. 26 gennaio 1990
Art. 5 - Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. b) e c) del D.M. 26 gennaio 1990
Art. 6 - Registri di carico e scarico
Art. 7 - Schede di identificazione
Art. 8 - Controllo
Art. 9 - Accessi ed ispezioni
Art. 10 - Comunicazione annuale
Art. 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 12 - Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e deleghe di funzioni
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 2, comma 6, della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie nonché per il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento delle stesse; determina altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.
2. Le funzioni amministrative previsti dalla presente legge, ivi comprese quelle riguardanti le materie prime secondarie classificabili tossiche e nocive, sono delegate alle Province e sono svolte in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche statali e alle direttive regionale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) materia prima secondaria: residuo derivante da processi produttivi o da raccolte finalizzate che è suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura;
b) stoccaggio intermedio. deposito o ammasso provvisorio precedente il trasporto, il trattamento e il riutilizzo di materie prime secondarie;
c) trattamento: operazione necessarie per il riutilizzo di materie prime secondarie;
d) riutilizzo: processo produttivo nel quale viene utilizzata come materia prima anche o esclusivamente una materia prima secondaria;
e) adeguamento volumetrico: operazioni meccaniche di taglio, frantumazione e compattazione di materie prime secondarie;
f) materia prima corrispondente: materia prima la cui utilizzazione viene sostituita dall'uso della materia prima secondaria.
Art. 3
Campo di applicazione
1. Sono assegnate al regime particolare delle materie prime secondarie e pertanto sono escluse dall'applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzi dei residui e dei materiali di cui agli artt. 3 e 14 del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30), svolte da soggetti che abbiano adempiuto a tutte le prescrizioni previste dagli artt. 4 e 5 della presente legge.
2. Restano soggette alle autorizzazioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno ed alla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti attività:
a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti in attesa di trattamento per la trasformazione in materie prime secondarie;
b) trasporto di rifiuti dal luogo di produzione al luogo di trattamento per la trasformazione in materie prime secondarie;
c) trattamento dei rifiuti per la trasformazione in materie prime secondarie.
Art. 4
Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. 26 gennaio 1990
1. I soggetti che svolgono o intendono svolgere le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzo di materie prime secondarie di cui all'art. 3, lett. a) del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 devono inviare all'ente delegato territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, per le attività a tale data non ancora avviate, prima del loro inizio, una dichiarazione sull'attività svolta o da svolgere in ordine alla movimentazione di materie prime secondarie contenente i seguenti dati:
a) indicazione delle tipologie e relative quantità delle materie prime secondarie oggetto della dichiarazione precisando altresì la loro eventuale qualificazione come tossiche e nocive;
b) l'indicazione della prevedibile durata dell'attività da svolgere;
c) indicazioni tecniche circa i processi di riutilizzo cui le materie prime secondarie sono destinate.
2. Ogni volta che si verifichino variazioni degli elementi o dei dati contenuti nella dichiarazione i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire tempestivamente all'ente delegato i necessari aggiornamento.
Art. 5
Regime delle MPS di cui all'art. 3, lett. b) e c) del D.M. 26 gennaio 1990
1. I soggetti che svolgono o intendono svolgere le attività di stoccaggio intermedio, trasporto, trattamento e riutilizzo di materie prime secondarie di cui all'art. 3, lett. b) e c) del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 gennaio 1990 devono inviare all'ente delegato territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, per le attività a tale data non ancora avviate, almeno trenta giorni prima del loro inizio, oltre alla dichiarazione prevista dall'art. 4 - comma 1 anche copia degli atti, documenti o contratti, che valgano a dimostrare la effettiva destinazione al riutilizzo dei materiali stesso, nonché una sintetica relazione tecnica circa le modalità e motivazioni del riutilizzo, compilata da parte del diverso soggetto che a questo provvederà.
2. Ogni volta che si verifichino variazioni degli elementi o dei dati contenuti sia nella dichiarazione preliminare sia nella documentazione allegata i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire tempestivamente all'ente delegato i necessari aggiornamenti.
3. L'ente delegato può formulare richieste di chiarimenti, purché entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1. In pendenza di tale termine l'attività oggetto della dichiarazione non può essere iniziata; la richiesta di chiarimenti ha effetto impeditivo dell'inizio dell'attività stessa, la quale può, comunque, essere avviata quando siano decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ente delegato dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, senza che l'ente stesso abbia dettato motivatamente i dinieghi o le prescrizioni del caso.
Art. 6
Registri di carico e scarico
1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio intermedio, trattamento, adeguamento volumetrico e riutilizzo di materie prime secondarie, della tenuta di registri di carico e scarico, anche se gestiti con sistemi informativi, su fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro o da un notaio nei quali devono essere annotate in modo congruo rispetto ai relativi processi per ciascuna tipologia di materie prime secondarie movimentate secondo le cadenze stabilite dall'autorità di controllo:
a) la quantità (peso o volume, correlativi alla percentuali di umidità) nel caso di liquidi e fanghi;
b) la qualità (principali caratteristiche chimiche - fisiche - merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);
e) la denominazione dell'impresa che ha effettuato od effettua il trasporto in arrivo o in partenza con l'indicazione della targa del mezzo di trasporto;
f) la data di carico o di scarico.
2. I registri di carico e scarico, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezioni agli insediamenti.
3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
4. Dai registri di carico e scarico e dal contenuto della comunicazione di cui all'art. 5 devono essere chiaramente desumibili le quantità di materie prime secondarie stoccate.
5. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti dall'uno o dall'altro dei seguenti documenti:
a) registro di carico o scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 9 novembre 1988, n. 475 Sito esterno, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Sito esterno e successive modificazioni;
c) registri IVA di acquisto e vendita (riferimento alle fatture);
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge, se vidimati nonché integrati per le materie prime secondari da tutti gli elementi di cui al comma 1.
6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i seguenti soggetti che effettuano la raccolta di materie prime secondarie nell'ambito urbano:
a) gestori di servizi di nettezza urbana;
b) privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;
c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 26 del 19 marzo 1985.
7. Non sono inoltre soggetti all'obbligo di cui al comma 1 coloro che svolgono le attività ivi regolate relativamente alle materie prime secondarie inerti, purché prive di amianto, derivanti da attività edilizia e quelle provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli. È altresì esonerato da tale obbligo che svolge attività di riutilizzo, per normali pratiche agrarie, di comune terra da coltivo risultante da operazioni di pulizia di prodotti vegetali da parte di industrie agro-alimentari. Per tali materiali gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 7 possono essere presi a carico, in via sostitutiva, dal trasformatore del prodotto agricolo.
Art. 7
Schede di identificazione
1. Le materie prime secondarie sono accompagnate durante il trasporto da una dichiarazione di identificazione firmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa mittente e dall'addetto al trasporto dalla quale risultino, con riguardo alle singole tipologie di materie prime secondarie trasportate, i seguenti dati:
a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di materia prima secondaria tossica e nociva);
c) la provenienza (identificazione dello stabilimento);
d) la destinazione (identificazione dello stabilimento);
e) la denominazione dell'impresa che effettua il trasporto e la targa del mezzo di trasporto utilizzato;
f) le date di ritiro e trasporto.
2. La dichiarazione, controfirmata da persona a ciò espressamente delegata dall'impresa destinataria deve essere conservato per almeno cinque anni dall'impresa che ha effettuato il trasporto e dall'impresa mittente.
3. Per le materie prime secondarie la scheda di identificazione può essere sostituita dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 Sito esterno, se integrata dagli elementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 8
Controllo
1. Le Province sono preposte al controllo delle attività previste dal D.M. 26 gennaio 1990 e dalla presente legge.
2. Le Province si avvalgono dei Servizi di Igiene pubblica e delle competenti Unità sanitarie locali nonché dei Servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 9
Accessi ed ispezioni
1. Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese che trasportino, trattino, provvedano allo stoccaggio intermedio o riutilizzo materie prime secondarie, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.
2. I titolari degli stabilimenti, impianti o imprese sono obbligati a fornire le informazioni richieste dalle autorità di controllo.
3. Le autorità di controllo possono impartire prescrizioni sulle modalità di esercizio delle attività soggette alla presente legge.
Art. 10
Comunicazione annuale
1. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 sono tenuti a comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno agli enti delegati territorialmente competenti i dati riassuntivi dell'attività svolta nell'anno solare precedente. Per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico tali dati saranno desunti dai predetti registri. La comunicazione è firmata dal legale rappresentante dell'azienda.
Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ai soggetti di cui agli artt. 4 e 5 è comminata la sanzione del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000 in caso di mancata o non corretta tenuta e conservazione dei documenti previsti dagli artt. 6 e 7 e di mancato invio della comunicazione di cui all'art. 10.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spetta alle Amministrazioni provinciali competenti; ad esse sono devolute le relative entrate. Gli enti suddetti si uniformano alle norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concernente la disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno recante modifiche al sistema penale.
Art. 12
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Al rimborso delle spese amministrative per l'esercizio delle funzioni delegate provvede la Giunta regionale sulla base del rendiconto dell'attività svolta presentano annualmente dagli enti delegati.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti che verranno autorizzati annualmente sul Cap. 37280 "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini (L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, Titolo III)" della parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31).
3. La denominazione di detto capitolo verrà opportunamente rettificata dopo l'entrata in vigore della presente legge, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 aprile 1992

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