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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 22

Interpretazione autentica dell'art. 27, commi 1 e 2 della LR 6 giugno 1989, n. 20, recante " Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini" e provvedimenti conseguenti all'istituzione della provincia di Rimini

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 1992

Art. 2
Trasferimento di personale alla Provincia di Rimini
1. E' autorizzato il trasferimento nei ruoli organici della Provincia di Rimini del personale in servizio presso il Circondario di Rimini.
2. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di concerto con il Commissario nominato dal Ministro dell'Interno con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova Provincia di Rimini, sentito l'Ufficio di Presidenza del Circondario di Rimini.
3. Sono fatti salvi i diritti e il trattamento economico maturati dal personale all'atto del trasferimento. Sono altresì fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto alla data di trasferimento.

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