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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1992, n. 22

Interpretazione autentica dell'art. 27, commi 1 e 2 della LR 6 giugno 1989, n. 20, recante " Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini" e provvedimenti conseguenti all'istituzione della provincia di Rimini

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 1992

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica
Art. 2 - Trasferimento di personale alla Provincia di Rimini
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
1. Le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 della LR 6 giugno 1989, n. 20, devono essere interpretate nel senso che al funzionamento degli organi circondariali, anche dopo l'istituzione della Provincia di Rimini, si continuano ad applicare le disposizioni della stessa LR n. 20 del 1989 fino alla elezione del Consiglio provinciale.
Art. 2
Trasferimento di personale alla Provincia di Rimini
1. E' autorizzato il trasferimento nei ruoli organici della Provincia di Rimini del personale in servizio presso il Circondario di Rimini.
2. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di concerto con il Commissario nominato dal Ministro dell'Interno con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova Provincia di Rimini, sentito l'Ufficio di Presidenza del Circondario di Rimini.
3. Sono fatti salvi i diritti e il trattamento economico maturati dal personale all'atto del trasferimento. Sono altresì fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto alla data di trasferimento.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 aprile 1992

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