LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23
Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi statutari e del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare.

2. L'intervento della Regione è diretto in particolare:
a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori.