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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992

Art. 2
Interventi
1. La Regione, con la collaborazione di organismi associativi a larga base rappresentativa dei complessi bandistici e corali operanti nel territorio regionale, persegue le finalità di cui alla presente legge tramite:
a) l'erogazione dei contributi;
b) la realizzazione e la promozione di iniziative di sperimentazione, studio, documentazione e ricerca.
2. L'erogazione dei contributi è diretta a contribuire alle spese relative all'organizzazione e alla gestione delle attività di educazione e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni ed i complessi bandistici e corali operanti in Emilia - Romagna ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 della LR 10 aprile 1986, n. 9.

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