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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992

Art. 3
Convenzioni con organismi associativi
1. La Regione persegue la qualificazione delle attività di cui all'articolo precedente tramite apposite convenzioni con le associazioni che rappresentano le bande musicali ed i complessi corali operanti nel territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere:
a) le modalità per la realizzazione di un' azione di sostegno, qualificazione e vigilanza tecnico - culturale sulle attività, in particolare su quelle ammesse al finanziamento regionale;
b) le modalità del sostegno finanziario alle attività, comprese quelle indicate alle lettere c) e d) del precedente art. 1 e al comma 2 del precedente art. 2, organizzate dalle associazioni e dagli aderenti alle stesse;
c) le modalità del sostegno finanziario alla attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di bande e di complessi corali.

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