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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992

Art. 4
Compiti della Giunta regionale
1. La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al precedente art. 3.
2. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l'accesso e l'erogazione dei contributi. Detta deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta approva inoltre il riparto dei finanziamenti contenente l'indicazione delle attività, dei corsi finanziati e dei beneficiari dei contributi. Il finanziamento delle attività è definito sulla base delle richieste presentate, valutate dai gruppi tecnici di cui al comma 4. La Regione dà comunicazione dei contributi erogati alle bande musicali e ai complessi corali, ai Comuni ove gli stessi hanno sede.
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione di gruppi di lavoro tecnici composti da collaboratori regionali e da esperti indicati dalle associazioni, al fine di:
a) esaminare e valutare lo stato delle diffusione in regione della cultura musicale bandistica e corale;
b) individuare le iniziative promozionali da porre in essere;
c) formulare criteri e indirizzi in ordine alle attività da incentivare, con particolare attenzione ai requisiti e alle caratteristiche delle attività di educazione musicale e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale, nonchè alle modalità di rendicontazione dei contributi erogati.

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