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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992

Art. 5
Destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati assegnati e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività finanziate e sulla conformità della destinazione dei fondi alle finalità per cui sono stati assegnati i contributi, provvedendo, in caso di mancata o parziale attuazione, al recupero totale o parziale del finanziamento.

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