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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 23

Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 22 maggio 1992

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Convenzioni con organismi associativi
Art. 4 - Compiti della Giunta regionale
Art. 5 - Destinazione dei contributi
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dei principi statutari e del primo comma dell'art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare.
2. L'intervento della Regione è diretto in particolare:
a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori.
Art. 2
Interventi
1. La Regione, con la collaborazione di organismi associativi a larga base rappresentativa dei complessi bandistici e corali operanti nel territorio regionale, persegue le finalità di cui alla presente legge tramite:
a) l'erogazione dei contributi;
b) la realizzazione e la promozione di iniziative di sperimentazione, studio, documentazione e ricerca.
2. L'erogazione dei contributi è diretta a contribuire alle spese relative all'organizzazione e alla gestione delle attività di educazione e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale.
3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni ed i complessi bandistici e corali operanti in Emilia - Romagna ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 della LR 10 aprile 1986, n. 9.
Art. 3
Convenzioni con organismi associativi
1. La Regione persegue la qualificazione delle attività di cui all'articolo precedente tramite apposite convenzioni con le associazioni che rappresentano le bande musicali ed i complessi corali operanti nel territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere:
a) le modalità per la realizzazione di un' azione di sostegno, qualificazione e vigilanza tecnico - culturale sulle attività, in particolare su quelle ammesse al finanziamento regionale;
b) le modalità del sostegno finanziario alle attività, comprese quelle indicate alle lettere c) e d) del precedente art. 1 e al comma 2 del precedente art. 2, organizzate dalle associazioni e dagli aderenti alle stesse;
c) le modalità del sostegno finanziario alla attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei maestri direttori di bande e di complessi corali.
Art. 4
Compiti della Giunta regionale
1. La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al precedente art. 3.
2. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l'accesso e l'erogazione dei contributi. Detta deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta approva inoltre il riparto dei finanziamenti contenente l'indicazione delle attività, dei corsi finanziati e dei beneficiari dei contributi. Il finanziamento delle attività è definito sulla base delle richieste presentate, valutate dai gruppi tecnici di cui al comma 4. La Regione dà comunicazione dei contributi erogati alle bande musicali e ai complessi corali, ai Comuni ove gli stessi hanno sede.
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione di gruppi di lavoro tecnici composti da collaboratori regionali e da esperti indicati dalle associazioni, al fine di:
a) esaminare e valutare lo stato delle diffusione in regione della cultura musicale bandistica e corale;
b) individuare le iniziative promozionali da porre in essere;
c) formulare criteri e indirizzi in ordine alle attività da incentivare, con particolare attenzione ai requisiti e alle caratteristiche delle attività di educazione musicale e dei corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale, nonchè alle modalità di rendicontazione dei contributi erogati.
Art. 5
Destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle attività per cui sono stati assegnati e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sul regolare svolgimento delle attività finanziate e sulla conformità della destinazione dei fondi alle finalità per cui sono stati assegnati i contributi, provvedendo, in caso di mancata o parziale attuazione, al recupero totale o parziale del finanziamento.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 maggio 1992

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