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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 25

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

Art. 7
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda il compenso al Segretario generale dell'Autorità di bacino di cui all'art. 2, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 4080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;
b) per quanto riguarda le spese relative alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 3, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (D.P.C.M. 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno)" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e successivi;
c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività dell'Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.

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