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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1992, n. 26

ISTITUZIONE E REVISIONE DI SERVIZI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, ALLA LR 26 LUGLIO 1988, N. 30 E ALLA LR 9 DICEMBRE 1989, N. 43

(Legge di pura modifica alla L.R. 44/84 abrogata da L.R. 43/2001, alla L.R. 30/88 abrogata dalla L.R. 11/2004, alla L.R. 43/89 abrogata dalla L.R. 3/99)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 27 maggio 1992

Art. 4
Modifiche alla LR 26 luglio 1988, n. 30
1.
L'art. 15 della L. R. n. 30 del 1988 è così sostituito:
" Art. 15
Promozione e partecipazione a strutture societarie
1. Per la realizzazione di rilevanti progetti informativi del sistema informativo regionale la Regione può promuovere la costituzione di strutture societarie nelle forme e secondo le tipologie consentite dalla legislazione vigente. In tal caso la partecipazione della Regione è disposta con apposito provvedimenti legislativo. ".
2.
Nell'art. 20 della L. R. n. 30 del 1988 il comma 3 è così sostituito:
"3. L'adozione di atti regionali per la realizzazione di ricerche per la formazione di piani o progetti che comportino la realizzazione di nuove basi informative o l'implementazione di basi informative esistenti o l'attribuzione di contributi in merito, è sottoposta alla preliminare acquisizione dei pareri dei competenti servizi regionali che attestino la congruenza e la non ripetitività dei detti studi rispetto alle basi informative fondamentali formalizzate. ".

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