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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 1
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale o infraregionale, che rientrano nelle categorie previste al comma 1 dell'art. 2 e che svolgono attività istituzionale, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui alla presente legge, e per quanto in questa non disposto, in base alla LR 23 novembre 1987, n. 35.
3. Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere al perseguimento delle finalità della LR 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".

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