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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 10
Norma finale
1. Le istituzioni la cui attività consiste esclusivamente nell'erogare contributi economici possono presentare istanza di depubblicizzazione e contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sempre che nell'ultimo triennio antecedente alla presentazione dell'istanza abbiano destinato a tale attività una quota di risorse non inferiore al 2% del valore, attestato da apposita perizia giurata, del solo patrimonio idoneo a produrre reddito.

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