LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27
Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992
Art. 11
Norma transitoria
1. Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'art. 8 è determinato in 240 giorni.