LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27
Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992
Art. 2
Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione
1. Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia accertata l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi carattere associativo;
b) istituzioni promosse ed amministrative da privati;
c) istituzioni ad ispirazione religiosa.
2. Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che risultano già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , nonchè quelle amministrate da Consigli interamente di nomina di Enti locali alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 396/ 88.