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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 2
Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione
1. Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia accertata l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi carattere associativo;
b) istituzioni promosse ed amministrative da privati;
c) istituzioni ad ispirazione religiosa.
2. Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che risultano già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in vigore del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, nonchè quelle amministrate da Consigli interamente di nomina di Enti locali alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 396/ 88.

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