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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 3
Istituzioni a carattere associativo
1. Sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell'ente si avvenuta per iniziativa volontaria dei soci e di promotori privati;
b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizione statutaria, determinati dai soci, nel secondo che essi eleggano una quota significativa dell' organo collegiale deliberante, ovvero all'assemblea dei soci siano statutariamente riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'istituzione;
c) che i soci concorrano all'attività dell'istituzione con prestazioni volontarie, anche nella forma di contribuzione economiche e donazioni patrimoniali.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presente le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accertata se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano snaturato l'originario carattere associativo.

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