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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 4
Istituzioni promosse ed amministrate da privati
1. Sono considerate promosse ed amministrative da privati, le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'atto costitutivo o di fondazione sia stato posto in essere da privati;
b) che una quota significativa dell'organo collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria, designata da privati;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da:
1) beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione degli stessi;
2) beni restaurati con contributi pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali;
3) beni conseguiti con contributi pubblici assegnati a qualsiasi titolo da più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge;
4) beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale, ivi comprese le strutture socio - assistenziali acquistate, costruite o ristrutturate con contributi regionali assegnati ai sensi dell'art. 42 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dall'ente, accertata se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria designazione di cui alla lett. b) del comma 1.

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