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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 5
Istituzioni ad ispirazione religiosa
1. SOno considerate ad ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'attività istituzione persegua, per statuto, indirizzi religiosi o comunque inquadrati l'opera di beneficenza e assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) che l'istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione nel consiglio di amministrazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di gestione del servizio.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le due condizioni di cui al comma 1, la Regione, sulla base di documentazione presentata dell'ente, accerta se nella storia dell'ente medesimo dopo l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 Sito esterno si siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l'originaria ispirazione religiosa.
3. Sono comunque considerate ad ispirazione religiosa:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo - religiosa, sempre che essere non abbiano cessato di svolgere le attività in relazione alle quali è stato ottenuto il riconoscimento;
b) beneficenza che, per finalità statutaria, gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per persone addette ad attività di servizio religioso, ovvero che svolgano attività finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.

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