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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 6
DOmanda di riconoscimento quale persona giuridica privata
1. La domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata è deliberata dal competente organo amministrativo dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza richiedente, ed è rivolta al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda è unita, oltre alla predetta deliberazione, ogni altra opportuna documentazione, relativa sia al l'accertamento dell'appartenenza alle categorie che danno titolo alla privatizzazione che al possesso dei requisiti generali delle persone giuridiche.
3. Copia della domanda e della documentazione deve essere altresì presentata, a cura dell'istituzione richiedente, al Comune nel quale essa ha sede legale per il parere di cui all'art. 8.
4. Notizia della domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche ai fini dell'eventuale partecipazione del procedimento secondo quanto disposto dall' art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.

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