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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 7
Facoltà del rappresentante degli interessi originari
1. Il consigliere della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che rappresenti, per statuto, gli interessi originari, può chiedere che il competente organo amministrativo sia convocato per deliberare sulla richiesta di privatizzazione.

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