Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1992, n. 27

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infrareregionali di assistenza e beneficenza

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 3 giugno 1992

Art. 8
Decisione regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale decide sulla domanda, sentito il Comune interessato.
2. Il Comune formula il parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3 dell'art. 6. Decorso tale termine, la decisione è assunta anche in mancanza di esso.
3. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti insufficiente, il Presidente invita l'istituzione richiedente a completarla o a fornire elementi integrativi di giudizio.
4. La determinazione del Presidente della Giunta regionale è assunta entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
5. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti.
6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della istituzione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Espandi Indice