LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.