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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992

Art. 2
Programmazione
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme, direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approvati i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli Enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.

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