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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992

Art. 6
Attività dell'Osservatorio regionale per l'educazione stradale e la sicurezza
1. Il Comitato tecnico - Osservatorio di cui all'art. 6 della LR 17 aprile 1990, n. 35, svolge attività consultiva e di proposta sui temi della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate relative alla sicurezza stradale.

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