LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 21 luglio 1992
Art. 12
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.