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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmazione
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Contenuto degli interventi
Art. 5 - Soggetti competenti a realizzare gli interventi
Art. 6 - Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale
Art. 7 - Spese ammesse a contributo
Art. 8 - Modalità per l'erogazione dei contributi
Art. 9 - Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
Art. 10 - Liquidazione
Art. 11 - Norme finanziarie
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna conforma la programmazione e gli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della sicurezza degli utenti; incentiva inoltre l'utilizzo dei mezzi più sicuri e meno inquinanti.
Art. 2
Programmazione
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme, direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli Enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.
Art. 3
Interventi
1. La Regione per l'attuazione della presente legge promuove interventi finalizzati, prioritariamente, ad elevare i livelli di sicurezza della rete stradale regionale. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di percorribilità delle infrastrutture esistenti.
2. La Regione promuove altresì iniziative di carattere informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale.
Art. 4

(sostituita lett. d) comma 1 da art. 28 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Contenuto degli interventi
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, la Regione assume iniziative aventi ad oggetto:
a) la conoscenza dello stato delle infrastrutture, delle condizioni meteoclimatiche nonché delle caratteristiche del traffico;
b) la predisposizione di sistemi informativi integrati circa le migliori condizioni di mobilità e di sicurezza;
c) la progettazione e la realizzazione di sistemi di controllo integrati sull'efficienza delle infrastrutture e sul comportamento dell'utenza;
d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi appropriati.
Art. 5
Soggetti competenti a realizzare gli interventi
1. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.
2. Gli interventi che la Regione attua mediante iniziativa diretta, ove non disciplinati da appositi accordi, sono realizzati sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
3. Agli interventi non realizzati direttamente la Regione concorre nella misura massima del 50% della spesa.
Art. 6

(prima aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 10 aprile 1995 n. 26, poi sostituito articolo da art. 80 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis. da art. 15 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, infine sostituiti commi 4 e 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 2 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)

Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale
1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell’ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.
2. L’Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.
3. L’Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.
4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.
4 bis. Gli oneri di cui al comma 4 sono a carico degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese di funzionamento per consigli, commissioni e comitati previsti da leggi regionali.
5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell’ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L’Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.
6. Possono essere invitati ai lavori dell’Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell’Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.
7. L'Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.
7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.
8. L’Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L’Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminariali finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.
9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:
a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL);
b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all’articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
c) Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dell’istruzione, università e ricerca;
d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
e) associazioni regionali delle autoscuole;
f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;
g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali.
Art. 7
Spese ammesse a contributo
1. La Regione, per gli interventi previsti dalla presente legge, può concedere contributi con riguardo a:
a) spese tecniche di progettazione;
b) realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico;
c) realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico;
d) eventuali spese di gestione da sostenersi nel primo anno di funzionamento dei sistemi di cui al precedente punto b) in misura non superiore, complessivamente, al 50%;
e) realizzazione di iniziative e strumenti volti all'educazione, alla formazione e all'informazione dell'utenza stradale anche destinati a particolari categorie sociali quali: studenti, giovani, anziani, portatori di handicap e simili.
Art. 8
Modalità per l'erogazione dei contributi
1. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in mancanza degli strumenti di pianificazione indicati dall'art. 2, la Giunta propone al Consiglio una delibera che determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nonché i contenuti degli studi di fattibilità e le modalità istruttorie per la valutazione delle domande.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 i soggetti interessati ai contributi di cui alla presente legge possono presentare studi di fattibilità degli interventi da attuarsi nel biennio 1992-1993.
3. Al termine del biennio di cui al comma 2, da considerarsi sperimentale per ciò che concerne modalità e forme di intervento, la Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'art. 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi; stabilisce inoltre il termine per la presentazione degli studi di fattibilità da parte dei soggetti interessati. In mancanza degli strumenti predetti si segue il procedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale provvede successivamente, con proprio atto, alla concessione dei contributi.
Art. 9
Forme di collaborazione nella realizzazione degli interventi
1. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, promuove all'occorrenza, ovvero conviene con le Amministrazioni interessate, accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni e intese con soggetti, sia pubblici che privati, i quali perseguano fini coincidenti con quelli della presente legge, per realizzare la più ampia e proficua collaborazione tra i soggetti che impegnano mezzi e risorse per la sicurezza nella circolazione stradale.
3. Qualora per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si debba dar corso ad un procedimento amministrativo coinvolgente una pluralità di soggetti pubblici, l'autorità competente convoca, ove lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
4. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delegate alla Regione, in materia di circolazione stradale, dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la Regione convoca apposite conferenze.
Art. 10
Liquidazione
1. Alla liquidazione delle somme assegnate dalla Regione provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai trasporti e vie di comunicazione da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.
2. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il beneficiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli interventi previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo.
Art. 11
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c) e dal comma 2 dell'art. 9 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 4, limitatamente alle lettere a) ed e), e dall'art. 7, limitatamente alle lettere d) ed e), mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 12
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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