Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 27/07/2018 | ||
3. | 01/08/2017 | ||
4. | 01/08/2017 | ||
5. | 30/07/2015 | ||
6. | 23/07/2010 | ||
7. | 14/04/1995 | ||
8. | 21/07/1992 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 2
Programmazione
1. Il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) ed i successivi aggiornamenti definiscono norme, direttive, indirizzi ed i criteri per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti. Allo scopo possono anche essere approvati piani di settore ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
2. In conformità agli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi e per l'esercizio del coordinamento e della integrazione delle iniziative di cui alla presente legge con i programmi formulati dagli Enti locali, dallo Stato, e dai loro enti ed aziende, anche ai fini del miglior uso delle risorse disponibili.