Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2018 | ||
2. | 27/07/2018 | ||
3. | 01/08/2017 | ||
4. | 01/08/2017 | ||
5. | 30/07/2015 | ||
6. | 23/07/2010 | ||
7. | 14/04/1995 | ||
8. | 21/07/1992 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1992, n. 30
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI
Art. 5
(modificato comma 1 da art. 30 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Soggetti competenti a realizzare gli interventi
1. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), con i proprietari o concessionari di infrastrutture stradali e con gli organi preposti alla gestione del traffico.
2. Gli interventi che la Regione attua mediante iniziativa diretta, ove non disciplinati da appositi accordi, sono realizzati sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
3. Agli interventi non realizzati direttamente la Regione concorre nella misura massima del 50% della spesa.