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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Art. 2
1. La Giunta regionale incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali emiliano - romagnole, direttamente e con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.
2. La Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i componenti organi dell'Amministrazione statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche di Croazia e Slovenia e dei Comuni dell' Emilia - Romagna, in particolare di quelli gemellati con municipalità croate e slovene.
3. La realizzazione del programma potrà essere effettuato attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e SLovenia.

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