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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Art. 3
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attivati dalla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore a tal fine delegato, riferisce alla Commissione consiliare competente sul programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'attuazione della presente legge.

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