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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Art. 4
1. Per o fini indicati dalla presente legge, la Regione collabora nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento.
2. Per i fini della presente legge la Regione Emilia - Romagna dà priorità agli interventi a favore dell'infanzia.

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