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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Art. 5
1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1992, che verrà dotato della somma complessiva di Lire 400.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della LR n. 31 del 1977.

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