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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle attività di soccorso e alle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dei teatri di guerra dell'ex Jugoslavia, e concorre alle iniziative di emergenza attivate in particolare dalle Repubbliche di Croazia e Slovenia, per l'accoglienza e l'assistenza ai rifugiati sul proprio territorio.
Art. 2
1. La Giunta regionale incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali emiliano - romagnole, direttamente e con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.
2. La Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i componenti organi dell'Amministrazione statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche di Croazia e Slovenia e dei Comuni dell' Emilia - Romagna, in particolare di quelli gemellati con municipalità croate e slovene.
3. La realizzazione del programma potrà essere effettuato attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e SLovenia.
Art. 3
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attivati dalla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore a tal fine delegato, riferisce alla Commissione consiliare competente sul programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'attuazione della presente legge.
Art. 4
1. Per o fini indicati dalla presente legge, la Regione collabora nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento.
2. Per i fini della presente legge la Regione Emilia - Romagna dà priorità agli interventi a favore dell'infanzia.
Art. 5
1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1992, che verrà dotato della somma complessiva di Lire 400.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della LR n. 31 del 1977.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articolo 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno e 31 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 agosto 1992

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