LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992
Art. 4
Sanzioni amministrative
1. L'accertamento delle infrazioni previste dall'art. 12 della legge statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.