LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Art. 1
(sostituita lett. a) comma 3 da art. 67 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativamente all'esercizio dell'attività di estetista, demandati all'attuazione della Regione.
2. Nelle disposizioni seguenti per legge statale si intende la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 concernente "Disciplina delle attività di estetista".
3. Gli interventi sono diretti:
a) alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;
b) alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attività sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attività artigiane perseguite dalla legislazione regionale.
Note del Redattore:
Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.