LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32
NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 , PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Art. 3
(sostituito comma 5 da art. 2 L.R. 3 marzo 1993 n. 12, poi abrogati commi 1,2,3,4 e 6 da art. 69 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Aggiornamento e riqualificazione professionale
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.
6. abrogato.
Note del Redattore:
Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.