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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 32

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990, N. 1 Sito esterno, PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 marzo 1993 n. 12

L.R. 27 giugno 2014 n. 7

Art. 3

(sostituito comma 5 da art. 2 L.R. 3 marzo 1993 n. 12, poi abrogati commi 1,2,3,4 e 6 da art. 69 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Aggiornamento e riqualificazione professionale
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 7, della legge statale le attività di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.
6. abrogato.

Note del Redattore:

Nelle more dell'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, come modificato dall'art. 70 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.

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