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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 33

INTEGRAZIONI ALLA LR 5 SETTEMBRE 1989, N. 31 (CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 7 agosto 1992

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla LR 5 settembre 1989, n. 31, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole " nelle spese di progettazione di opere infrastrutturali " sono aggiunte le seguenti: " nonchè di studi e progetti di tipo territoriale e ambientale connessi con la loro realizzazione ";
b) alle lettera c) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole " descrizione di massima dell'opera da realizzare " sono aggiunte le seguenti: " e delle eventuali progettazioni integrative ";
c)
dopo il comma 3 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:
"4. il benificiario del contributo è dichiarato decaduto dallo stesso qualora gli studi e i progetti previsti non vengano completati entro i termini indicati nella delibera di assegnazione del medesimo. ".

La presente legge regionale sarà pubblcata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 agosto 1992

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