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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

(Legge di pura modifica della L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 ora abrogata dalla L.R. 6/2004)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 agosto 1992

Art. 2
1.
Dopo l'art. 46 della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è inserito il seguente articolo:
" Art. 46 bis
Controllo sugli atti dei Consorzi di utenti per le strade vicinali e delle associazioni agrarie
1. Gli atti adottati dai Consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico, divengono esecutivi il giorno della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede. Essi sono inviati in elenco all'Assessore regionale competente, rispettivamente, in materia di trasporti e in materia di agricoltura. L'Assessore regionale competente può richiedere copia degli atti.
2. La Giunta regionale può annullare in ogni tempo gli atti illegittimi adottati dagli Enti di cui al comma 1. ".

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