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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

(Legge di pura modifica della L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 ora abrogata dalla L.R. 6/2004)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 agosto 1992

Art. 3
1.
All'art. 6, comma 1, lettera a), della LR 7 febbraio 1992, n. 7 le parole
" Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 51. "
sono abrogate.
2.
All'art. 6, comma 4, della LR 7/ 92 le parole
" Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima, "
sono sostituite con le seguenti:
" Il Segretario di una delle Sezioni dell'Organo regionale di controllo, incaricato dal Presidente della Giunta regionale ".
3. Sito esterno Sito esterno
All'art. 7, comma 3, della LR 7/ 92 le parole
" , nonchè ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esternoart. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno
sono abrogate.
4.
All'art. 19, comma 1, della LR 7/ 92 le parole
" e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo. "
sono abrogate.
5.
All'art. 29, comma 2, della LR 7/ 92 le parole
" , a condizione che sia confermato con l'invio delle deliberazioni in originale o copia autentica, fermo restando la decorrenza dei termini previsti dalla presente legge. "
, sono sostituite con le seguenti:
" alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno
6.
All'art. 32, comma 2, della LR 7/ 92 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
" Per gli atti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate, già regolati dalla LR 12 dicembre 1985, n. 18, detto termine è ridotto a due anni. ".
8.
Al comma 2 dell'art. 49 della LR 7/92 le parole:
" dal trentesimo giorno successivo al "
sono sostituite dalle seguenti:
" dalla data indicata dal ".

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