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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 34

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7 FEBBRAIO 1992, N. 7, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

(Legge di pura modifica della L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 ora abrogata dalla L.R. 6/2004)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 agosto 1992

Art. 4
1. La sospensione estiva del termine per l'esercizio del controllo prevista dall'art. 25, comma 6, della LR 7 febbraio 1992, n. 7 è stabilita, limitatamente all'anno 1992, dal 15 agosto al 15 settembre; nello stesso periodo e limitatamente al 1992 sono altresì sospesi i termini per l'invio degli atti all'Organo di controllo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti sottoposti all'esame degli Organi di controllo già regolati dalla LR 12 dicembre 1985, n. 28.

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