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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

Titolo II
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI QUALITA' E PER LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE
Capo I
Servizi ed incentivi finanziari per attività di sensibilizzazione e informazione
Art. 6
Attività
1. Per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 3 la Regione promuove attività di sensibilizzazione, mirate soprattutto alla piccola e media impresa e all'artigianato sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendali;
b) certificazione di sistemi di qualità e certificazione di prodotti;
c) responsabilità per danni da prodotti difettosi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione promuove attività di informazione sulle metodologie specifiche della qualità rivolte principalmente agli operatori economici della regione.
Art. 7
Strumenti
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui all'art. 6 la Regione può:
a) operare per il tramite dell'ERVET e i centri partecipati da essa o controllati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, nonchè consorzi o istituti costituiti o convenzionati con l'ERVET stesso;
b) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dell'industria, della cooperazione e dell'artigianato per promuovere azioni comuni;
c) avvalersi di società con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.
2. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 6.
3. La Regione, in attuazione e con le modalità di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, può promuovere attività di formazione coerenti con le finalità della presente legge.
Capo II
Incentivi finanziari per studi di valutazione
Art. 8
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono verificare opportunità, costi, benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) coinvolge l'insieme delle funzioni aziendali;
b) coinvolgere gli aspetti della qualità nella sola fase di produzione - installazione;
c) contribuire all'istituzione di un sistema di assicurazione della qualità, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea in materia.
3. Gli studi devono definire, partendo da un' analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 9
Spese ammissibili
1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese per:
a) consulenze esterne;
b) studi e analisi.
Capo III
Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale
Art. 10
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme UNI EN 45012 o, in via subordinata, da organismi di ispezione operanti in conformità con la UNI EN 70004 ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui al presente Capo.
Art. 11
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai benefici le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità secondo la normativa della serie UNI EN 29000.
2. Le iniziative comprendono sia la fase dell'elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell' avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l'impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 10.
Art. 12
Spese ammissibili
1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
g) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite autocertificazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 13
Elenco dei fornitori dei servizi
1. Allo scopo di fornire un servizio di informazione all'apparato produttivo della regione e per la realizzazione degli obiettivi dei Capi II e III del presente Titolo, l'Assessorato competente in materia di Industria e Artigianato istituisce un elenco di fornitori di servizi per i quali sono indicate a titolo informativo le tariffe applicate.
2. I fornitori di servizi di cui al comma 1 possono essere enti privati od enti pubblici, italiani od esteri.
3. L'elenco ha carattere puramente orientativo per le imprese interessate.
Capo IV
Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi
Art. 14
Certificazioni di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di qualità e certificare i prodotti e/o i processi.
Art. 15
Attività finanziate
1. La Regione finanzia la spesa che i beneficiari devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

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