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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 37

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA IN MATERIA DI QUALITA' NELL'ARTIGIANATO E NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 dell' 8 settembre 1992

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI QUALITA' E PER LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nella piccola e media impresa e nell'impresa artigiana l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal Programma regionale di sviluppo o in apposito piano settoriale per gli interventi di qualità approvato ai sensi dell' art. 4 della LR 5 settembre 1988, n. 36, la Giunta regionale approvata un programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo altresì le modalità per la concessione e la revoca dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. Le relative deliberazioni sono pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I benefici della presente legge si applicano retroattivamente anche agli interventi iniziati nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 3
Oggetto
1. L'intervento regionale si articola in diverse tipologie finalizzate:
a) alla diffusione di una cultura della qualità come valore per le singole imprese, le organizzazioni e le istituzioni;
b) alla promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria;
c) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
d) alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.
2. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvede la Giunta regionale promuovendo le iniziative ed erogando i benefici previsti dagli articoli successivi.
Art. 4
Beneficiari
1. Possono concorrere ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, purchè aventi sede legale nella regione Emilia Romagna:
a) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa;
b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alle lettere a) e d);
c) le società consortili miste;
d) le piccole imprese e le imprese artigiane e cooperative operanti nei servizi e i consorzi di imprese di servizi, rientranti con la loro attività nelle normative UNI EN 29000 rese applicabili negli Stati membri della CEE con la Risoluzione del Consiglio del 21/ 12/ 1989;
e) i gruppi fra le imprese, di cui alle lettere a) e d) rientranti nei limiti di cui al comma 2 e soddisfacenti i requisiti di cui alla lett. d).
2. Sono considerate piccole imprese ai fini della presente legge quelle rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.
3. Per accedere ai benefici della presente legge i consorzi e le società consortili di cui alla lett. b) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno, con esclusione dei consorzi e società consortili aventi fra i soci imprese commerciali e di servizi non rientranti fra quelli previsti alla lett. d) del comma 1.
4. Per accedere ai benefici della presente legge le società di cui alla lett. c) del comma 1 debbono possedere i requisiti previsti all'art. 27 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno.
Art. 5
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dalla presente legge è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato un apposito gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente che lo presiede e da due funzionari dell'Assessorato, esperti in materia di Industria, Artigianato e Cooperazione.
2. Il gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.
Titolo II
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI AZIENDALI DI QUALITA' E PER LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE
Capo I
Servizi ed incentivi finanziari per attività di sensibilizzazione e informazione
Art. 6
Attività
1. Per le finalità di cui alla lett. a) dell'art. 3 la Regione promuove attività di sensibilizzazione, mirate soprattutto alla piccola e media impresa e all'artigianato sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendali;
b) certificazione di sistemi di qualità e certificazione di prodotti;
c) responsabilità per danni da prodotti difettosi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione promuove attività di informazione sulle metodologie specifiche della qualità rivolte principalmente agli operatori economici della regione.
Art. 7
Strumenti
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui all'art. 6 la Regione può:
a) operare per il tramite dell'ERVET e i centri partecipati da essa o controllati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, nonchè consorzi o istituti costituiti o convenzionati con l'ERVET stesso;
b) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dell'industria, della cooperazione e dell'artigianato per promuovere azioni comuni;
c) avvalersi di società con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.
2. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nell'ambito delle materie indicate nell'art. 6.
3. La Regione, in attuazione e con le modalità di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, può promuovere attività di formazione coerenti con le finalità della presente legge.
Capo II
Incentivi finanziari per studi di valutazione
Art. 8
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. b) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono verificare opportunità, costi, benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) coinvolge l'insieme delle funzioni aziendali;
b) coinvolgere gli aspetti della qualità nella sola fase di produzione - installazione;
c) contribuire all'istituzione di un sistema di assicurazione della qualità, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea in materia.
3. Gli studi devono definire, partendo da un' analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 9
Spese ammissibili
1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese per:
a) consulenze esterne;
b) studi e analisi.
Capo III
Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale
Art. 10
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. c) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme UNI EN 45012 o, in via subordinata, da organismi di ispezione operanti in conformità con la UNI EN 70004 ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui al presente Capo.
Art. 11
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai benefici le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità secondo la normativa della serie UNI EN 29000.
2. Le iniziative comprendono sia la fase dell'elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell' avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l'impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 10.
Art. 12
Spese ammissibili
1. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
g) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite autocertificazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 13
Elenco dei fornitori dei servizi
1. Allo scopo di fornire un servizio di informazione all'apparato produttivo della regione e per la realizzazione degli obiettivi dei Capi II e III del presente Titolo, l'Assessorato competente in materia di Industria e Artigianato istituisce un elenco di fornitori di servizi per i quali sono indicate a titolo informativo le tariffe applicate.
2. I fornitori di servizi di cui al comma 1 possono essere enti privati od enti pubblici, italiani od esteri.
3. L'elenco ha carattere puramente orientativo per le imprese interessate.
Capo IV
Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi
Art. 14
Certificazioni di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. d) dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di qualità e certificare i prodotti e/o i processi.
Art. 15
Attività finanziate
1. La Regione finanzia la spesa che i beneficiari devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Contributi
1. Il contributo di cui al comma 2 dell'art. 7 può variare dal trentacinque per cento ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte della Giunta regionale. I contributi comunque non possono superare trenta milioni per intervento.
2. I contributi di cui all'art. 8 vengono assegnati in via prioritaria alle imprese che, ai sensi dell'art. 10, realizzano l'intervento oggetto dello studio di valutazione e sono concessi fino ad un importo massimo di dieci milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.
3. I contributi di cui all'art. 10 sono concessi fino ad un massimo di settanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al quarantacinque per cento della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a cento milioni.
4. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.
Art. 17
Controlli
1. I beneficiari dei contributi regionali, entro un mese dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di Industria e Artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell' intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguenti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro un mese dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di Industria e Artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo.
4. Ad intervento realizzato, il gruppo di cui all'art. 5, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto aziendale, verifica l'attuazione finale dell'intervento stesso, sulla base della relazione di valutazione svolta da parte degli organismi di cui al comma 3 dell'art. 11.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7, dall'art. 8, dall'art. 10 e dall'art. 14, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Esame CEE
1. I benefici previsti dalle disposizioni che precedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame della Commissione CEE del regime di aiuti previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 settembre 1992

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