LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39
NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992
Art. 10
Comunicazioni di pubblica utilità
1. È considerata comunicazione di pubblica utilità qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere un messaggio di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni azione afferente il campo della pubblicità.
2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:
a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti della CEE;
b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.
3. L'attività amministrativa, i servizi ed in generale le iniziative che sono effettuate dalle Province, dai Comuni e dagli Enti locali, in materie delegate dalla Regione, possono essere oggetto della comunicazione della Regione.