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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1992, n. 39

NORME PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA REGIONE E PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE OPERANTE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 23 ottobre 1992

Art. 11
Pubblicità
1. Nella attività di comunicazione avente carattere pubblicitario, fatto salvo quanto definito nell'art. 5, la Regione, tenendo conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui.
2. Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate, osservando le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.

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